Home > Docenti > Domande di mobilità dei docenti di religione cattolica A.S. 2011/2012

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Mobilita Docenti Religione cattolicaIl Ministero ha emanato l’O.M. n. 29 del 08/04/2011 con la quale disciplina le domande di mobilità per i docenti di religione cattolica per l’A.S. 2011/2012 assunti nei ruoli di cui alla Lg. 186/03.

Così come riporta l’O.M. n. 29, si evidenzia che in tutte le operazioni di mobilità gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario della diocesi di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla utilizzazione tra il medesimo ordinario diocesano e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o un suo delegato relativamente alla sede o alle sedi di servizio.

Nell’individuare un posto di insegnamento le autorità scolastica ed ecclesiastica citate possono eccezionalmente configurare cattedre o posti misti, articolati contemporaneamente su scuola dell’infanzia e scuola primaria o su scuola secondaria di primo e secondo grado.

Possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli  insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2010-11  abbiano almeno due anni di  anzianità giuridica di servizio in ruolo. Per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi è necessario avere almeno tre  anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

La mobilità è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità professionalecoloro che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell’idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’ordinario diocesano competente. Agli insegnati è riconosciuto il punteggio per la continuità nella sede di servizio in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado.

Le domande di mobilità devono essere presentate  dal  personale  interessato dal 13 aprile al 12 maggio 2011. Le stesse devono essere indirizzate all’Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità e presentate al dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale si presta servizio.
Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale, è fissato al 15 luglio 2011.
Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 30 giugno 2011.

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