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Permessi per il diritto allo studio


Diritto allo studio

La scadenza per la presentazione delle domande, per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio (le cosiddette 150 ore) per l’anno solare 2014, è fissata per il 15 novembre dell’anno in corso.

La domanda va indirizzata all’Ambito Territoriale Provinciale (ex USP) di appartenenza tramite la propria scuola di servizio compilando il fac-simile allegato.

 

Normativa di riferimento

I permessi straordinari retribuiti – in misura massima di 150 ore annue individuali, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi – sono calcolati ad anno solare.

La concessione – sulla base di una contrattazione decentrata, nel limite del 3% della dotazione organica provinciale complessiva – è data allo scopo di permettere la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale (i permessi spettano anche per la preparazione della tesi di laurea).

I turni di lavoro devono poter agevolare la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, fatte salve eccezionali esigenze di servizio.

Presentazione delle domande

La domanda (redatta su apposito modello, talvolta fornito dagli Uffici Scolastici Regionali o Provinciali) deve essere presentata a questi ultimi, tramite la scuola di titolarità, entro il termine fissato dalla contrattazione regionale (normalmente il 15 novembre).

Successivamente il dirigente scolastico emette il provvedimento concessivo al personale da lui amministrato e presente nell’elenco provinciale degli aventi diritto.

Solo in caso di eccedenza del limite numerico del 3%, dovrà essere stilata una graduatoria, in base ai seguenti criteri di priorità:

  1. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento dei titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
  2. frequenza di corsi finalizzarti al conseguimento di un titolo di studio di istruzione di I e II grado o di un diploma di laurea o equipollente;
  3. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di qualifica professionale, di attestati professionali, riconosciuti dall’ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;
  4. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post-universitari;
  5. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altri titoli di studio di pari grado a quello già posseduto;
  6. anzianità di servizio;
  7. età.

A parità di condizioni, sono ammessi a frequentare le attività didattiche, i dipendenti che non abbiano mai fruito di tali permessi per la frequenza di corsi.

Coloro che già godono dei permessi in questione, hanno diritto al rinnovo degli stessi con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, per tutta la durata del corso frequentato.

La certificazione va presentata ai dirigente scolastico della scuola di servizio, subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre il termine di ciascun anno solare (o di un eventuale cambiamento di sede).

Allegati:

Pubblicato in data 05 novembre 2010 - Ultima modifica 07 novembre 2014.

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