Home > Pensioni > Domande di pensione per docenti, ata e personale educativo: scadenza 11 febbraio 2011

scritto da per Pensioni

PensionamentiIl Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha pubblicato in data 28 e 29 dicembre 2010 il decreto n. 99 e la circolare ministeriale n. 100 con i quali fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande per il collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, per le dimissioni volontarie dal servizio, per il trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del 65° anno di età da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. Lo stesso termine si intende applicato anche nei confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la funzione pubblica.

Per i dirigenti scolastici valgono i termini stabiliti dal CCNL 15 luglio 2010 ed in particolare l’art. 12 che fissa il termine di presentazione delle domande di dimissioni al 28 febbraio.

Presentazione delle domande

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

– Il personale docente, educativo ed ATA di ruolo deve utilizzare, dal 12 gennaio all’11 febbraio 2011, la procedura “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (istanzeonline). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità;

– Il personale non di ruolo, ivi compresi gli incaricati di religione e tutto il personale in carico alle scuole della province di Trento e Bolzano e a quelle di Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

 Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.

In riferiment

Requisiti per il pensionamento

o a quanto disposto dalla legge n. 243/2004, e rinnovato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti necessari per l’accesso al trattamento di pensione di anzianità sono 60 anni di età e 36 di contribuzione oppure 61 anni di età e 35 di contribuzione, sebbene maturati entro il 31 dicembre.

Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti a tale data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione. L’ulteriore anno necessario per raggiungere la “quota 96” può essere anche ottenuto con frazioni diverse di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Permanenza in servizio oltre il 65° anno di età

Per il personale che matura i 65 anni di età alla data del 31 agosto 2011 e decide di rimanere in servizio, si applica la direttiva ministeriale n 94 del 04/12/2009. Pertanto, l’istanza di trattenimento in servizio fino al compimento del 67° anno di età

potrà essere accolta esclusivamente nei casi in cui alla data del 1° settembre 2010 o del

2011 l’interessato non raggiunga l’anzianità contributiva di 40 anni, e che non si

tratti di personale appartenente a classi di concorso, posti o profili in esubero.

L’art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 ha equiparato i trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni  a nuove assunzioni le quali, pertanto, dovranno essere ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti.

Collocamento a riposo d’ufficio per il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione

Per il personale che abbia raggiunto i 40 anni di contribuzione alla data del 31 agosto 2010 o  raggiunge tale requisito alla data del 31 agosto 2011, si applica la direttiva n. 94/2009.

I Dirigenti Scolastici, verificata l’esistenza di tale condizione inoltreranno agli stessi, il dovuto preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro, da comunicare entro il 28 febbraio 2010. I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei 40 anni nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Qualora l’interessato abbia titolo al raggiungimento di uno scatto stipendiale entro il 1 gennaio 2012 (vedi nota 1053/10), fermo restando l’obbligo del preavviso, la decorrenza della risoluzione unilaterale del contratto sarà differita al 1 settembre 2012. Tale disposizione resta in vigore malgrado non vi sia la certezza della validità dell’anno 2011 ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.

Cessazione Dirigenti Scolastici dall’1.9.2011

La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell’area V della dirigenza e, in particolare, dall’art. 12, che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle istanze di dimissioni. La previsione contrattuale di specifici termini di preavviso, in caso di recesso, fa sì che ad essi non sia più applicabile l’art. 59 comma 9 della legge 449/97, nella parte in cui consente di maturare entro il 31 dicembre dell’anno di cessazione i prescritti requisiti per accedere al pensionamento dal 1° settembre.

Compimento del 65° anno di età

La risoluzione del rapporto di lavoro, in tale circostanza, avviene automaticamente e viene comunicata per iscritto dall’Ufficio scolastico regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della succitata condizione, tranne i casi in cui sia stata valutata positivamente la domanda di trattenimento in servizio fino a 67 anni secondo i criteri contenuti nella direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009;

Recesso del dirigente

In tale caso è richiesto il preavviso. L’accertamento della sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico è di competenza dell’Ufficio territoriale che comunicherà agli interessati l’eventuale mancata maturazione del diritto entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Gli interessati hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

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